Reggino! |
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| rischi di meno andando a lavorare fidati che è un reato per cui non vale la pena fare tutto quello che dici tu anche perchè appena cambi imei e ti si attacca alla cella sanno già quello che hai fatto Articolo 615 quater del Codice Penale Italiano: TITOLO: "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici" "Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all' accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad 1 anno e con la multa sino a lire 10 milioni. La pena è della reclusione da 1 a 2 anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell' articolo 617 quater". ISTITUTI SOSTANZIALI : La natura giuridica---->reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata. Elemento soggettivo---->dolo specifico (è richiesta la consapevolezza) Tentativo------->non configurabile. ISTITUTI PROCESSUALI: Competenza---->Tribunale Monocratico Procedibilità----->d' ufficio Arresto----->non consentito Fermo di polizia----->non consentito.
COMMENTI: E' solo l' articolo base dal quale si parte in quanto poi si deve fare riferimento anche ad altre norme come il TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per configurare correttamente ogni fattispecie. Faccio notare che qualunque cellulare è, tecnicamente, un dispositivo che comunica in rete tramite emissione di energia elettromagnetica in radiofrequenza (cioè una radio). Dunque un dispositivo TELEMATICO.
Nel caso dei codici IMEI questi sono, appunto, codici che consentono l' identificazione UNIVOCA in rete telematica di dispositivi ad emissione di energia elettromagnetica in radiofrequenza, volgarmente chiamati "cellulari". Questi codici consentono l' identificazione univoca ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICA SICUREZZA , in diretto collegamento con l' intestazione anagrafica dell' abbonamento di telefonia usato in concomitanza con un determinato codice IMEI. I cellulari, per inciso, non sono beni mobili registrati ne tantomeno beni immobili e si vendono tra i privati senza formalità, va da se che tuttavia l' alterazione del codice IMEI comporterebbe usa serie enorme di reati da poter realizzare senza che il semplice cambio di codice sia da solo giustificabile. ESEMPIO: poniamo che un cellulare venga rubato e che ne venga denunciato il furto tramite l' indicazione del codice IMEI. Se si acquistasse consapevolmente un cellulare rubato (cioè con la consapevolezza della provenienza delittuosa) si commetterebbe il reato di "Ricettazione". Se si potesse alterare il codice IMEI del cellulare rubato, si renderebe impossibile l' identificazione degli autori del reatato e successivamente incontestabile il reato di ricettazione nei successivi passaggi di proprietà. Il codice IMEI è si modificabile ma solo tramite i c.d. "canali ufficiali" ciè passaggi che consentano una registrazione "storica" del cambiamento avvenuto. Si tratta di fattispecie nuove, ancora insuscettibili di essere inquadrate correttamente, tuttavia pericolose perchè trattano di reati nei quali è facilissimo incappare anche per una persona incensurata.
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